Statuto

 

  1. Nome, sede, scopi e anno finanziario

Art.1     L’Associazione Svizzera Italiana d’Organizzazione e Management ASIO fondata nel 1991 di durata illimitata, ha sede a Lugano. Essa è la sezione ticinese della Schweizerische Gesellschaft für Organisation und Management (SGO), la cui sede è a Zurigo.

Art.2    Gli scopi dell’associazione sono di promuovere lo scambio di esperienze tra organizzatori e persone nel settore privato o di pubblica amministrazione  particolarmente interessate alle tematiche d’organizzazione; la loro formazione e il  perfezionamento tramite lo svolgimento di  giornate informative, seminari, sedute di lavoro, conferenze e corsi; così come favorire la collaborazione tra la conoscenza e la pratica nel campo delle ricerche in materia di organizzazione e  come piattaforma di scambio per consulenza e coaching.

In questo ordine di idee, l’associazione ricerca una stretta collaborazione con istituti di formazione superiore, con associazioni professionali o simili in Svizzera e all’estero.

Nel contesto d’informazione e di formazione, la sezione ticinese s’impegna di applicare il concetto di SGO, in modo particolare nella definizione della materia d’esame che da accesso al diploma e brevetto d’organizzazione riconosciuto a livello federale.

ASIO non ha scopo lucrativo. I costi per la partecipazione ai corsi e le quote sono  fissate nell’ottica di coprire le spese derivanti dai corsi e dalle manifestazioni  organizzate per i membri e il pubblico interessato.

 

Art.3    L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile.

 

  1. Appartenenza

Art.4    Possono diventare membri tutte le persone fisiche e giuridiche e le corporazioni di diritto pubblico che approvano gli scopi dell’associazione e sono disposti al loro promovimento. Il comitato di direzione decide sulle ammissioni. I membri di ASIO aderiscono simultaneamente alla SGO.

Esistono diverse tipologie di appartenenza che possono aderire all’associazione:

  • soci Junior (giovani, studenti e apprendisti)
  • membri individuali
  • imprese, amministrazioni e associazioni

Art.5    Le quote d’ammissione dei membri sono fissate dall’assemblea generale.

Art.6    Gli obblighi e i diritti di un membro si estinguono:

  • con le dimissioni da inoltrate per la fine dell’esercizio in corso tramite un preavviso di tre mesi.
  • con l’esclusione pronunciata dall’assemblea generale su proposta del comitato di direzione

 

  1. Organi

Art.7     Gli organi dell’associazione sono l’assemblea generale, il comitato direttivo e l’organo di controllo.

Art.8    Gli organi prendono le decisioni e procedono alle votazioni con il sistema di scrutinio aperto.

 

 

 

  1. Organizzazione

Art.9    L’assemblea generale

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Ogni membro dispone di un voto, le amministrazioni e i membri collettivi sono rappresentati da un delegato. I voti non sono cumulabili.

L’assemblea generale prende con pieno diritto tutte le decisioni che, per legge o per i presenti statuti, non sono demandati ad altri organi dell’associazione, segnatamente:

  • l’elezione del comitato, del presidente e dell’organo di controllo
  • l’approvazione dei rapporti del comitato e il bilancio annuale
  • l’approvazione del budget e fissazione delle quote
  • decisione sulle proposte del comitato o dei membri
  • decisione sulla modifica degli statuti
  • decisione sull’esclusione di membri

L’assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all’anno; convocazioni straordinarie dell’assemblea possono essere richieste dal comitato di direzione o da almeno un quinto dei membri dell’associazione. Le convocazioni sono  inviate tramite lettera postale o posta elettronica almeno tre settimane prima della data scelta per la riunione.

Le decisioni dell’assemblea generale sono prese con la maggioranza dei suffragi espressi, salvo riserva delle disposizioni dell’art. 14 del presente statuto. Le elezioni avvengono con il principio della maggioranza assoluta e nel caso che quest’ultima non venga raggiunta, a maggioranza relativa dei voti nell’ambito di un secondo scrutinio.

 

Art.10 Il Comitato di direzione

Il comitato di direzione si compone di un presidente e  di un numero minimo di 4 e max. 10 persone. Un rappresentante della SGO può partecipare d’ufficio al comitato. Il presidente del comitato direttivo ASIO può presenziare contemporaneamente nel comitato di direzione della SGO. Il Comitato elegge al suo interno un/una Cassiere/a ed un/una Vice Presidente, il quale fa le veci del Presidente in sua assenza e lo/la aiuta nell’adempimento delle sue mansioni. Il Presidente ed il cassiere sono autorizzati per conto dell’associazione con diritto di firma individuale.

La durata di un mandato è di tre anni e sono possibili ulteriori rielezioni.

Il comitato dirige l’associazione e conduce le attività nell’ambito degli statuti e delle direttive dell’assemblea generale.

Per l’esecuzione di compiti speciali, il comitato può designare un responsabile e nominare un gruppo di lavoro. Il responsabile è membro del comitato di direzione.

Le convocazioni alle sedute del comitato vengono eseguite dal presidente. Di regola si prevedono almeno 4 riunioni all’anno ed ai membri di comitato è richiesta la partecipazione del 50% delle sedute. Le decisioni sono prese con il principio della maggioranza semplice dei suffragi espressi. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Eventuali candidature di persone interessate a far parte del comitato direttivo ASIO sono da inoltrare in forma scritta all’indirizzo dell’associazione con un anticipo di almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea Generale annuale.

 

Art. 11   L’Organo di controllo

L’organo di controllo è composto da due revisori eletti in alternanza ogni due anni. La durata del loro mandato è di due anni. Una rielezione dei revisori è autorizzata.

 

  1. Proventi

Art.12   Le entrate dell’associazione sono:

  • i proventi dei corsi formativi
  • le tasse di partecipazione membro
  • i contributi volontari

 

  1. Organi di pubblicazione

Art.13   Il comitato decide l’organo di pubblicazione relativo alla materia organizzativa.

L’abbonamento o i libri sono compresi nella quota dei membri.

 

  1. Scioglimento dell’associazione

Art.14   Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale in presenza di almeno un terzo dei membri e con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

Art.15   L’eventuale patrimonio dell’associazione, ancora disponibile dopo il pagamento di tutti i debiti contratti, sarà destinato ad un’istituzione al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

 

  1. Responsabilità dei membri

Art.16   I membri del comitato di direzione non si assumono nessuna responsabilità personale nè obblighi di versamenti complementari per gli impegni assunti dall’associazione.

 

  1. Entrata in vigore

Art.17   Questi statuti entrano in vigore al 26 novembre 1991. Modifiche approvate dall’Assemblea Generale del 1. Giugno 2021

 

 

 

 

 

 

Associazione Svizzera Italiana d’Organizzazione
e Management ASIO

Sezione Ticinese della SGO

Casella postale 5086, 6901 Lugano

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Email : asio@asio.ch

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